Linee-guida per la distribuzione “conforme” di prodotti biocidi (disinfettanti)

ECHA è l’acronimo dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche che ha sede a Helsinki e disciplina l’impiego di sostanze chimiche, regolamentando in particolare tutti gli aspetti collegati alla tutela della salute umana e dell’ambiente.
ECHA assiste produttori, distributori e utenti di prodotti chimici affinché si conformino alla legislazione cogente promuovendo l’uso sicuro delle sostanze chimiche e coordinando le informazioni su principi attivi e sulla loro potenziale pericolosità in funzione di precise disposizioni comunitarie ormai da tempo in vigore, come il Regolamento UE 528/2012 (BPR – prodotti biocidi), UE 1272/2008 (CLP – classificazione, etichettatura e confezionamento dei prodotti contenenti sostanze pericolose) e UE 1907/2006 (REACH – registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).
Il 1° Settembre ECHA ha organizzato il tradizionale appuntamento tra stakeholders del mercato della prevenzione già arrivato alla IV edizione per aggiornare lo stato dell’arte sull’implementazione del Regolamento Prodotti Biocidi.
Al 26 agosto scorso risultava aver “scollinato l’asperità” del processo di revisione il 30% di tutte le sostanze attive notificate ai sensi del provvedimento e in particolare il 23% delle sostanze attive destinate all’impiego in un contesto di igiene veterinaria, degli ambienti a contatto con gli alimenti, degli impianti idrici: ovvero i cosidetti PT3, PT4 e PT5 che individuano le tipologie di impiego di interesse per gli operatori sanitari e i responsabili di produzione del settore zootecnico, puntualizzando i comportamenti virtuosi su cui si deve uniformare l’intera filiera affinchè i requisiti delle normative vengano compiutamente rispettati.
Da due anni Unitec aderisce alla Campagna di Sensibilizzazione ECHA mirata a promuovere l’uso consapevole e responsabile di biocidi e altri prodotti chimici: in linea con tale impegno è quindi doveroso riassumere le linee-guida previste dalle Autorità Comunitarie, che attribuiscono ai Distributori un ruolo proattivo tra Produttori e Consumatori per agevolare la diffusione di comunicazioni in materia di sicurezza chimica lungo la catena di approvvigionamento per proteggere persone, animali e ambiente dai rischi correlati alle sostanze chimiche.
Ai sensi dei regolamenti REACH e CLP sono distributori coloro che si procurano una sostanza chimica o una miscela, la custodiscono a magazzino e la immettono sul mercato per conto terzi (anche con proprio marchio senza modificarne la composizione chimica in alcun modo): Commercianti al dettaglio e all’ingrosso sono pertanto distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP.

  1. Presupposto operativo di base
La comunicazione nella catena di approvvigionamento è la principale responsabilità dei Distributori: tale responsabilità coinvolge tutti i fornitori di sostanze, miscele e articoli, nonché fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle ed eventuali intermediari.
  2. In caso di vendita di prodotti a utilizzatori industriali o professionali
E’ istituito l’obbligo di comunicare le informazioni sui rischi e i pericoli associati alle sostanze chimiche distribuite: lo strumento principale ai fini della suddetta comunicazione è la scheda di sicurezza, che può essere ampliata per includere scenari d’esposizione per specifiche condizioni di impiego dei prodotti.
3. Nel caso di una sostanza o miscela pericolosa
• È obbligatorio fornire la scheda di dati di sicurezza e assicurarsi che sia nella rispettiva lingua nazionale e includa le informazioni richieste ai sensi della legislazione nazionale, per esempio in materia di salute e sicurezza o smaltimento dei rifiuti;
• Assicurarsi che la sostanza o miscela pericolosa sia etichettata e imballata correttamente come previsto dal Regolamento UE 1272/2008, rispettando tutti i requisiti del Regolamento CLP: a tal proposito vale la pena ricordare che dal 1° giugno 2015 sono state introdotte importanti modifiche, compresi nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo.
• Consultare la Guida introduttiva al regolamento CLP qualora fossero necessarie maggiori informazioni.
  4. Nel caso di articoli contenenti sostanze “estremamente preoccupanti”
Si tratta di sostante identificate ai sensi del regolamento REACH che hanno effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente. I Distributori sono tenuti a fornire ai clienti informazioni sufficienti per consentire l’uso sicuro dell’articolo, incluso quanto meno il nome della sostanza pericolosa.
  5. Nel caso di clienti professionali che hanno acquistato prodotti biocidi
I Clienti hanno la facoltà di fornire ai Distributori informazioni da inoltrare e condividere a monte con i propri Fornitori e/o Produttori, ad esempio:
• informazioni nuove relative alle proprietà pericolose delle sostanze o delle loro miscele;
• informazioni che possono rendere inadeguate le misure di gestione dei rischi indicate nella scheda di sicurezza;
• informazioni sufficienti sulla modalità d’uso della sostanza affinché l’impiego possa essere considerato nel fascicolo di registrazione della sostanza.
In questo modo è possibile aiutare Produttori e Importatori a comprendere come vengono effettivamente impiegate le sostanze immesse sul mercato registrando alcuni o tutti gli usi resi noti.
  6. In caso di vendita al dettaglio
E’ obbligatorio consegnare sempre all’utilizzatore finale prodotti pericolosi etichettati e imballati in modo corretto, secondo le disposizioni previste dai riferimenti normativi comunitari: ad esempio, quando un prodotto (sostanza chimica individuale o miscela) viene identificato come pericoloso, deve essere etichettato e imballato secondo i requisiti del Regolamento CLP. Questa responsabilità spetta a Fabbricanti, Formulatori, Importatori e Distributori: l’etichettatura e/o il confezionamento per eventuale inclusione di un proprio marchio sono assoggetati all’assunzione di responsabilità.
L’etichetta dovrebbe contenere in particolare:
• le informazioni relative ai pericoli nella/e lingua/e nazionale/i richiesta/e;
• i dettagli di contatto del fornitore UE;
• i nuovi pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che sono obbligatori ai sensi del regolamento CLP;
fino al 1° giugno 2017 è concessa la facoltà di vendere miscele etichettate secondo il vecchio modello nel caso in cui sia però possibile dimostrare che l’immissione del prodotto nel circuito commerciale sia avvenuto in data antecedente al 1° giugno 2015.
  7. In caso di richiesta di informazioni
E’ obbligatorio rispondere sempre alle richiesta della Clientela e delle Autorità preposte al controllo.
Ai sensi del regolamento REACH e del regolamento relativo ai Prodotti Biocidi i consumatori hanno il diritto di chiedere se gli articoli in vendita contengono sostanze estremamente preoccupanti oltre una determinata concentrazione. E’ obbligo rispondere gratuitamente a tali richieste entro 45 giorni fornendo informazioni sufficienti e consigli sull’uso sicuro del prodotto.

Infine, incoraggiamo tutti gli intermediari commerciali che hanno avuto la disponibilità a leggere la presente comunicazione nella sua interezza a divulgarne il contenuto alla propria Clientela citando in segno di cortesia www.biosicurezzaweb.net/cultura/normativa come fonte delle informazioni stesse.

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